CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI
Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente decidere di aderire, sotto la propria responsabilità. Tale codice è destinato ad essere applicabile a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.
Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nell’ambito dell’organizzazione dirispettare il codice. Le organizzazioni hanno l’opportunità di dare informazioni in merito alle misure assunte al fine di favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori, ad esempio mediante formazione, valutazione e monitoraggio.
Ai fini del codice per mediazione si intende ogni procedimento in cui due o più parti si accordano sulla nomina di un terzo (d’ora in avanti, “il mediatore”) che assista le parti nella risoluzione di una controversia mediante il raggiungimento di un accordo senza l’emanazione di una sentenza ed indipendentemente dal modo in cui tale procedimento può essere definito o generalmente qualificato in ciascuno stato membro.
L’adesione al codice non pregiudica la legislazione nazionale o le regole che disciplinano le singole professioni.
Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonché con riferimento a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.
1. COMPETENZA E NOMINA DEI MEDIATORI
1.1 Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.
1.2 Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date appropriate nelle quali la mediazione potrà aver luogo. Il mediatore deve essere convinto della propria preparazione e competenza a condurre la mediazione prima di accettare l’incarico e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.
1.3 Pubblicità/promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1 Indipendenza e neutralità
Il mediatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare ad agire) prima di aver dichiarato qualsiasi circostanza che possa (o possa essere considerata tale da) intaccare la propria indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Il dovere di informazione costituisce una obbligazione che persiste per tutta la durata del procedimento.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; o
– il fatto che il mediatore, o un membro della propria organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo a condizione che sia certo di essere in grado di condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al fine di garantire piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti.
2.2 Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.
3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO, LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA E GLI ONORARI DELLA MEDIAZIONE
3.1 Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve , in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente prestato il proprio consenso riguardo ai termini ed alle condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti.
L’accordo di mediazione deve, su richiesta delle parti, essere redatto per iscritto.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative, eventuali desideri espressi dalle parti e l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Le parti sono libere di concordare con il mediatore, con riferimento ad un insieme di regole o altrimenti, il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta.
Il mediatore può, se lo reputa opportuno, ascoltare le parti separatamente.
3.2 Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.
Se opportuno, il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore valuti che la prosecuzione della mediazione difficilmente conduca ad una risoluzione della controversia.
3.3 Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare che un eventuale accordo sia raggiunto tra le parti sulla base di un consenso informato e che tutte le parti comprendano i termini dell’accordo.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
3.4 Onorari
Il mediatore deve sempre, ove non sia stato già previsto, fornire alle parti una completa informazione sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state accettate da tutte le parti interessate.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla o relative alla mediazione, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.